REVERSE CHARGE: AMPLIATO AMBITO APPLICATIVO


Con la Legge di stabilità 2015, il Legislatore ha ampliato l'ambito applicativo del meccanismo del reverse charge.


Dal 1 gennaio 2015, il meccanismo dell'inversione contabile che prevede l'onere dell'assolvimento del versamento dell'IVA dal prestatore al committente è stato ampliato alle seguenti fattispecie:

  • prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO 81.21 e 81.22)
  • prestazioni di servizi di demolizione (codice ATECO 43.11)
  • prestazioni di servizi installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (codice ATECO 43.2 e 43.3)
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cuiall’art. 3 della Direttiva n. 2003/87/CE 
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore.

Le operazioni sopra elencate sono soggette a REVERSE CHARGE indipendentemente dal rapporto contrattuale o dalla tipologia di attività esercitata dal committente (ovviamente per i soli rapporti B2B).

Per la gestione delle operazioni soggette a REVERSE CHARGE ricordiamo che:

  • il prestatore emette fattura senza rivalsa iva con indicato "operazione soggetta a reverse charge";
  • il committente deve integrare la fattura con l'aliquota IVA corretta e registrarla nel registro vendite e acquisti.

ATTENZIONE:

L'applicazione dell'inversione contabile è stata ampliata anche alle  cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice ATECO 47.11.1), supermercati (codice ATECO 47.11.2) e discount alimentari (codice ATECO 47.11.3).Per queste tipologie di operazioni l'applicazione del reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

linea

« indietro